Il Decreto ministeriale 37/2008, e Legge 46/90 disciplinano e regolamentano la realizzazione/installazione, manutenzione e progettazione degli impianti all’interno degli edifici.

Brevemente: la dichiarazione di RISPONDENZA o anche DI.RI. è un documento che può essere rilasciato da tecnico abilitato (impresa o ditta abilitata) se non vi è la dichiarazione di CONFORMITA’ (o anche DI.CO.) e l’impianto è stato fatto dopo il 13/03/1990 e prima del 27/03/2008 . La dichiarazione di conformità è il documento che attesta la conformità dell’impianto appena istallato o modificato.

Ma vediamo in dettaglio:



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (DI.CO.) : l’impresa o la ditta esecutrice dei lavori degli impianti deve rilasciare tale dichiarazione di conformità, al termine dei lavori . Questo documento garantisce al committente che l’impresa o la ditta abbia realizzato l’impianto o gli impianti seguendo le norme tecniche, con materiali idonei, secondo le indicazioni del progetto e in modo conforme alla regola dell’arte. Con questo documento inoltre la ditta o impresa dichiara di aver verificato l’impianto e la sua sicurezza.

La DICO o dichiarazione di conformità, può essere rilasciata non solo per impianti di nuova manifattura ma anche se l’impianto viene modificato.



Quindi nel caso in cui l’impianto esistente venga modificato, il certificato sarà emesso per la sola parte modificata, ma comunque il certificatore dovrà testare e tenere conto della funzionalità e della sicurezza di tutto l’impianto già esistente.

La dichiarazione di conformità non va necessariamente allegata al rogito ma comunque è meglio specificare nell’atto notarile se l’impianto è “a norma” e è dotato delle certificazioni degli impianti.

Inoltre la certificazione di conformità (DI.CO. o DI.RI.) è necessaria:

CHI CONTROLLA ? L’ente responsabile dei controlli delle dichiarazioni di conformità Camera di Commercio del luogo di emissione della certificazione.

Al Certificato va allegato :

  • Progetto dell’impianto, il progetto dovrà essere depositato entro 30 giorni presso il comune all’ufficio tecnico
  • Relazione con l’elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati
  • visura della camera di commercio dell’impresa o della ditta che ha installato o modificato l’impianto

Tutta la documentazione e la dichiarazione di conformità dovrà essere firmata e timbrata dal tecnico abilitato o dal rappresentante dell’impresa o della ditta .

LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA o anche DIRI :



Se diventa impossibile reperire la Dichiarazione di Conformità dell’impianto, si può effettuare la Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 ( prima del 27/03/2008) .

Tale dichiarazione di rispondenza viene effettuata da un tecnico abilitato (anche un ingegnere, architetto) , un’impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercita da almeno 5 anni.

La dichiarazione prevede comunque la verifica della rispondenza dell’impianto alla normativa e inoltre prevede in fase di sopralluoghi verifiche di tipo tecnico e accertamenti vari per verificarne anche la sicurezza e che l’impianto sia funzionante.

QUINDI SE L’IMPIANTO E STATO REALIZZATO DOPO IL 2008 E MANCA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’?




Se l’impianto è stato realizzato dopo il 27/03/2008 e non vi sono Dichiarazione di Conformità, l’impianto non potrà avere le opportune certificazioni.

Quindi l’impresa o la ditta dovrà effettuare le opportune modifiche e verifiche al fine di rendere l’impianto sicuro e sopratutto aggiornato all’attuale normativa (il che implica il rifacimento dell’impianto). In tal caso la nuova ditta potrà rilasciare il certificato di conformità. Nel caso in cui non si voglia ammodernare l’impianto o che non vi sia questa esigenza il certificato di conformità non potrà essere rilasciato; infatti la Dichiarazione di Conformità (DiCo) può essere rilasciata solo dalla ditta o dall’impresa che ha installato l’impianto.

C’E’ L’OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA, DI UN IMMOBILE?




La normativa del 2008, prevedeva che per trasferire un immobile, fosse obbligatoria la conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione. Inoltre prevedeva una “clausola” ove il vecchio proprietario si assumeva la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.

Tutti questi obblichi obblighi (inseriti nell’ articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08.

In caso di Atto notarile il venditore non è obbligato a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti fornendo anche l’eventuale certificato. Pero’ per evitare contestazioni da parte dell’acquirente è sempre meglio specificare nell’atto notarile qual’è lo stato degli impianti, la loro rispondenza alle norme e l’eventuale presenza o assenza della “conformità”.

GLI IMPIANTI CON OBBLIGO DI PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO NEGLI ALBI PROFESSIONALI:




  • Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



  • Impianti per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq




  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
    superiore a 40.000 frigorie/ora
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10