Acquistare un immobile che proviene da donazione, deve essere soggetto ad un approfondita valutazione e bisogna tenere conto di tanti aspetti.

Vediamo in breve prima cos’è la donazione:

è lo strumento giuridico con cui una persona (detta donante) può trasferire un bene ad un altra (detta donatario) senza chiedere un corrispettivo.



La legge che disciplina la donazione è  L. 80 del 15/05/2005.

La scelta di donare la casa è principalmente derivante dal basso costo dell’atto e sopratutto non vi è un corrispettivo da pagare per l’acquisto della proprietà.Esempio pratico: Un genitore trasferisce (dona) una casa al proprio figlio, mentre è ancora in vita.

Ma bisogna tener conto di tanti aspetti :

  • se la donazione lede i diritti di eventuali altri eredi lettimi, essi potranno agire legalmente nei confronti del donatario (azione di riduzione) per ricevere la quata spettante di eredità.
  • se il donatario (chi riceve il bene) non riesce a soddisfare con i propri beni i denaro l’eventuale azione legale degli eredi legittimi, si può chiedere la restituzione del bene (azione di restituzione) e quindi gli eredi potranno aggredire il terzo acquirente del bene.
  • Chiaramente in caso di rivendita dell’immobile ricevuto in donazione, tutti questi aspetti verranno vagliati con attenzione da chi acquista con il pericolo reale che  l’immobile rimanga invenduto.

Molti mi chiedono se il rischio permane sempre:

Vediamo la legge stabilisce che:



  •  l’azione di restituzione non potrà più essere esercitata se sono passati 20 anni dalla trascrizione della donazione;
  • Se il donante è deceduto da più di 10 anni, il diritto all’azione di riduzione si considera prescritto, quindi gli eredi non potranno più reclamare alcunché.

Ma vediamo meglio :

DONAZIONE STIPULATA DA OLTRE 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(IN VIGORE DAL 15/05/2005)

DONAZIONE STIPUKATA DA MENI DI 20 ANNI RISPETTO ALLA L. 80/2005

(IN VIGORE DAL 15/05/2005)

DONAZIONE POST L. 80/2005

(IN VIGORE DAL 15/05/2005)

AZIONE DI RIDUZIONE

(prescrizione: 10 anni dalla apertura della successione)

 Consentita Consentita Consentita
AZIONE DI RESTITUZIONE Non consentita Consentita se promessa entro 20 anni dalla donazione Consentita se promessa entro 20 anni dalla donazione
OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE ALLA DONAZIONE Non consentita Consentita se promessa entro 20 anni dalla donazione; sospende il termine Consentita, sospende il termine di 20 anni decorrenti dalla donazione, trascorsi 20 anni perde effetto se non rinnovata

Le soluzioni :

  •  Se il donante è ancora in vita restituire con un atto notarile specifico il bene al donante e vendere il bene.
  •  Se vi siete innamorati tanto dell’immobile da voler rischiare vi consigliamo di valutare un assicurazione specifica sulla donazione.

 

LE BANCHE EROGANO MUTUI SU IMMOBILI VENDUTI DAL DONATARIO?

Ogni banca farà le sue opportune verifiche e non tutti gli istituti di credito accettano di erogare mutui, sicuramente vi possiamo dire che alcune banche lo fanno:

  1. se trascorsi i termini di prescrizione di azione di restituzione quindi 20 anni dalla donazione e 10 anni dalla morte del donante.
  2. allegando una polizza assicurativa specifica sulla donazione.

Consigli per chi acquista:

  • verificare sempre se l’immobile che state comprando proviene da una donazione, verificate se sono passati i termini (20 anni dalla donazione e 10 anni dalla morte del donante), verificare se vi sono trascrizioni o atti pregiudizievoli (chiaramente oltre tutte le altre verifiche ipotecaria etc ) e acquistare con l’aiuto di una persona esperta come un agente immobiliare o un legale.

Consigli per il donante e donatario:

  • Se l’immobile che donate prevedete che il donatario lo potrebbe vendere nel breve periodo SCONSIGLIO VIVAMENTE QUESTO TIPO DI STRUMENTO
  • Se l’immobile che donate non è per la rivendita, valutate se vi sono altri eredi e se avete diviso “l’eredità in parti uguali”