Cos’è un trust?

Il trust è un istituto giuridico diorigine anglosassone riconosciuto in Italia ma non regolamentato dalla legge italiana, pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto in Italia è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. .

La sua finalità è quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.



I beni (mobili, immobili, materiali o immateriali) quindi vengono conferiti in Trust dal disponente (o settlor) è colui che decide di istituire il trust.  Istituito il trust il disponente ottiene la separazione del patrimonio che conferisce in trust da quello che resta di sua proprietà.

Altresì diviene effettivo proprietario dei beni conferiti nel trust, il Trustee(persona fisica – società professionale “trust company”), che li gestisce, amministra e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo e comunque  secondo le istruzioni ricevute dal disponente, per il raggiungimento dello scopo del trust.



Il disponente, può sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti sia quando è in vita che per testamento.

Nel trust il più delle volte vieneprevista la figura del  guardiano (protector) al quale, possono essere attribuite alcune funzioni:

  •  Funzione di controllo sull’operato del trustee;
  •  Poteri dispositivi o gestionali (anche la revoca o la nomina di un nuovo trustee);
  •  Esprimere il proprio parere su determinate decisioni assunte dal trustee;
  •  Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti per il raggiungimento dello scopo del trust.




Quindi ricapitolando il Trustee diventa effettivo proprietario dei beni, ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust. Il Trustee ha l’obbligo di rendere conto del suo operato al Disponente, al beneficiario e al “Guardiano” (Protector). I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.  

Di solito il trust viene istituito per proteggere i propri beni immobili, in quanto i beni diventano impignorabili. Infatti spesso viene istituito per:

  • separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale,
  • Per evitale la dissipazione del patrimonio immobiliare da parte dei futuri eredi (assicurandogli comunque i benefici)
  • Per tutelare soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.)
  • Per tutelare il patrimonio  dei minori o di soggetti diversamente abili
  • ETC.