La risoluzione o scioglimento di un contratto di donazione, è possibile nel caso in cui sia donante che il donatario siano ancora in vita.

VEDIAMO COME…


Per poter risolvere la donazione vi si può ricorrere ad un atto: “MUTUO DISSENSO”

La tesi principale di tale atto (detta contrarius consensus ) identifica il  mutuo dissenso come un negozio risolutorio con cui le parti pongono nel nulla, sia per il futuro, che per il passato, l’originario atto o contratto.

Caratteristiche del mutuo dissenso inteso come contrarius consensu, possono così essere riassunte:


  • è riconosciuto dall’ordinamento (artt. 13211372 c.c.);

  • è un negozio autonomo ed unitario,

  • l’unica causa, consiste nella risoluzione del precedente negozio (atto);

  • le parti riottengono quanto precedentemente dato poiché, risolto il negozio;

  • si incide direttamente sul negozio originario.

Ma vediamo nello specifico, un immobile con provenienza donativa, è sempre bene ricordare quanto disposto dagli articoli 561, 563 e 2652 n. 8 c.c. (vedi alla fine dell’articolo).

Per quanto riguarda l’acquisto di un immobile ricevuto in donazione e bene ricordare che l’acquirente non è mai sicuro del suo acquisto prima che siano trascorsi dieci anni dall’apertura della successione del donante, e in questi 10 anni non siano state trascritte domande di azione di riduzione, ovvero prima che siano trascorsi almeno venti anni dalla trascrizione della donazione (accettata).

Per questo se si desidera acquistare un immobile ricevuto in donazione e il donante è ancora in vita, conviene e consigliamo sempre, far stipulare al venditore UN ATTO PER MUTUO DISSENSO, così da annullare il precedente atto di donazione; acquistare dal donante stesso l’intera proprietà.

MA VEDIAMO IL CASO SPECIFICO RICHIESTO:

“Sono in procinto di acquistare un appartamento, la cui nuda proprietà è intestata al sig. Rossi (la nuda proprietà proviene da acquisto diretto), il Sig. Rossi, ha donato ai genitori l’usufrutto, i genitori sono tutt’ora in vita (dalla donazione sono trascorsi 5 anni)”…




Per quanto riguarda il caso specifico richiesto, ti consiglio di acquistare l’intera proprietà dal Sig. Rossi, o meglio, essendo i genitori titolari dell’usufrutto (avuto in donazione) ANCORA IN VITA, devono sottoscrivere “atto di mutuo dissenso”  così che l’usufrutto si ricongiunga alla nuda proprietà del sig. Rossi.

E’ importante sapere che l’usufrutto è un diritto reale  regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario).

Tale diritto si estingue alla morte dell’usufruttuario, non può essere trasmesso agli eredi.

Inoltre può essere venduto ma il suo termine rimane sempre la morte del primo usufruttuario.

Nel caso specifico si potrebbe pensare che non ci siano problemi derivanti da un acquisto sia della nuda proprietà che dell’usufrutto (ricevuto in donazione), il problema potrebbe sorgere nel caso in cui gli eredi vogliano rivalersi sul donanteper il valore della donazione e quindi non sul diritto dell’usufrutto.

E’ per questo consigliamo sempre di far ricongiungere l’usufrutto alla nuda proprietà e acquistare l’intera proprietà.




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– art. 561 c.c. (restituzione degli immobili):

“Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri. …”

– art. 563 c.c. (azione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione):

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. (1)

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. (1)

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.”;

– art. 2652 n. 8 c.c. (domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi):

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: …

 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione , la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;…”.